Art. 11.
(Transazioni in corso di causa).

      1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta al riguardo dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.
      2. Le parti informano il giudice e il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto ai sensi del comma 1.
      3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui risultino istanze di partecipazione

 

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alla classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.
      4. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 17.
      5. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.
      6. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento devono essere oggetto di accordo tra le parti.
      7. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il curatore amministrativo sottopone l'accordo medesimo al giudice il quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e lo trasmette al collegio che emette sentenza nei termini stabiliti dall'accordo stesso.